Art. 70 - Contratti, convenzioni ed atti riservati al CdA

Art. 70 - Contratti, convenzioni ed atti riservati al CdA

I. Sono di competenza del CdA i contratti, le convenzioni e gli atti posti in essere per:

· assumere mutui e finanziamenti;
· costituire ipoteche e comunque prestare garanzie reali od obbligatorie;
· transigere giudizialmente e stragiudizialmente;
· vendere, permutare ed acquistare immobili, costituire servitù ed altri diritti reali su di essi;
· stipulare contratti di leasing immobiliare;
· locare e concedere in uso immobili;
· consentire l’uso del marchio, cedere brevetti, sponsorizzare attività commerciali ai fini di autopromozione;
· partecipare alla costituzione di Società commerciali e consorzi, acquistare o dismettere partecipazioni; formulare gli indirizzi programmatici generali relativi agli enti partecipati, deliberare, nelle materie di cui agli artt.2364 e 2365 del codice civile, la volontà dell’Università, da manifestare nelle sedi deliberative degli enti nei quali l’Università detiene direttamente partecipazioni superiori al 20% del capitale sociale o del fondo consortile;
· associarsi in partecipazione;
· costituire Consorzi o Centri di cui all’art.119 del presente Regolamento;
· partecipare a Consorzi ed a società di ricerca purché la partecipazione sia rappresentata da esclusivo apporto di prestazioni di opera scientifica e sia conforme alla legge 9/12/1985 n.705, art.13 (integrativa del DPR 11/07/1980 n.882,con l’art.91 bis);
· affidare il servizio di cassa e tesoreria dell’Università e Centri autonomi;
· negoziare valori mobiliari;
· conferire procura per agire e resistere in giudizio;
· accettare eredità, legati e liberalità.

admin