Art. 72 - Associazione in partecipazione
Art. 72 - Associazione in partecipazioneI. L’Università può stipulare contratti di associazione in partecipazione, purché, a fronte del proprio apporto, pattuisca la cointeressenza agli utili di impresa senza partecipazione alle perdite (artt.2549 e 2554 CC).