Capo 10 - Procedimenti contrattuali
Capo 10 - Procedimenti contrattuali adminArt. 73 - Contratti - competenza dirigenziale
Art. 73 - Contratti - competenza dirigenzialeI. Salve le competenze specifiche del CdA, i provvedimenti dichiarativi della volontà di contrattare, comportanti l'approvazione dello schema del contratto, la determinazione della procedura di scelta del contraente, nonché i criteri di aggiudicazione vengono assunti dai Dirigenti e Direttori preposti ai centri di responsabilità (artt. 80 e 102 del presente regolamento).
Art. 74 - Pubblico incanto
Art. 74 - Pubblico incantoI. Il pubblico incanto è regolato dalle vigenti norme in materia, sia per quanto attiene all’obbligo della pubblicità, che per quanto riguarda i requisiti di idoneità delle imprese per la ammissione alla partecipazione, alle procedure di scelta del contraente ed ai criteri di aggiudicazione.
II. L’indizione del pubblico incanto è effettuata mediante pubblicazione di specifico bando indicante i requisiti, le procedure e i criteri di cui sopra.
Art. 75 - Licitazione privata
Art. 75 - Licitazione privataI. La licitazione privata è regolata dalle vigenti norme in materia, sia per quanto attiene l’obbligo della pubblicità che i requisiti di idoneità delle imprese per la ammissione alla partecipazione, alle procedure di scelta del contraente ed ai criteri di aggiudicazione.
II. L’indizione della gara a licitazione privata è effettuata mediante pubblicazione di specifico bando indicante i requisiti, le procedure e i criteri di cui sopra.
III. La formazione dell’elenco delle Ditte da invitare alla gara deve essere preceduta da specifica prequalificazione basata sul possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dal bando.
Art. 76 - Svolgimento delle gare
Art. 76 - Svolgimento delle gareI. Le gare si svolgono nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dal relativo bando, nel caso di pubblico incanto, o dalla lettera di invito, nel caso di licitazione privata.
II. L’apposita Commissione, nominata dal competente Direttore del Centro di spesa, procede alle operazioni di gara ed alla conseguente aggiudicazione provvisoria .
III. L’aggiudicazione è resa definitiva mediante specifico provvedimento del Direttore del Centro di spesa competente.
IV. La gara è dichiarata deserta qualora non siano state presentate almeno due offerte, salva diversa statuizione nell'avviso d'asta o nella lettera di invito.
Art. 77 - Criteri di aggiudicazione del pubblico incanto e della licitazione privata
Art. 77 - Criteri di aggiudicazione del pubblico incanto e della licitazione privataI. Le aggiudicazioni avvengono, sia nel caso di pubblico incanto che di licitazione privata, in base ai seguenti criteri:
1. se trattasi di contratti dai quali derivi una entrata, in base al prezzo più alto, che deve essere comunque superiore a quello eventualmente indicato nell'avviso d'asta o nella lettera di invito;
2. se trattasi di contratti dai quali derivi una spesa, in base al criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, ovvero con il criterio del massimo ribasso sull’elenco prezzi o sull’importo posto a base d’asta, oppure con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base a parametri preventivamente indicati nel capitolato d'oneri e nell'avviso d'asta o lettera d'invito.
Art. 78 - Appalto-concorso
Art. 78 - Appalto-concorsoI. E' ammesso l’affidamento mediante appalto-concorso per i contratti aventi per oggetto opere, lavori e forniture a elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate.
II. L’appalto è effettuato sulla base di un progetto preliminare, ovvero di un capitolato speciale (prestazionale) corredato dall’indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili.
III. L’aggiudicazione mediante appalto concorso avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa prendendo in considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all’oggetto del contratto:
1) il prezzo;
2) il valore tecnico della progettazione o del piano della fornitura;
3) il valore estetico;
4) il tempo di esecuzione;
5) il costo di utilizzazione e di manutenzione.
IV. Tali elementi, eventualmente integrati da altri, devono essere indicati nel bando di gara o nel capitolato speciale secondo un ordine di importanza tale da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l’offerta più vantaggiosa
V. Le persone o ditte prescelte sono invitate a presentare, nei termini, nelle forme e modi stabiliti dall'invito, il progetto dell'opera o del lavoro ovvero il piano della fornitura, corredato dei relativi prezzi. Nessun compenso o rimborso di spese può essere comunque preteso dagli interessati per la elaborazione del progetto o del piano.
VI. Le offerte vengono valutate da una Commissione composta da un numero dispari di componenti non superiore a cinque, esperti nella specifica materia cui si riferisce l’appalto. La commissione, presieduta dal Direttore del Centro di spesa competente, redige apposito processo verbale.
VII. I componenti della commissione non devono aver svolto alcun incarico tecnico o amministrativo relativamente all’oggetto della procedura.
VIII. La costituzione della commissione deve avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
IX. Alla aggiudicazione definitiva provvede, con motivato provvedimento, il Dirigente responsabile.
X. Le spese e le eventuali competenze spettanti alla commissione devono essere inserite nel quadro economico relativo all’oggetto dell’appalto, tra le somme a disposizione del Centro di spesa.
Art. 79 - Trattativa privata
Art. 79 - Trattativa privataI. Il ricorso alla trattativa privata è comunque ammesso:
1. quando l'asta o la licitazione non si siano concluse con l’aggiudicazione;
2. per l'acquisto dei beni la cui produzione è garantita da privativa industriale ovvero la natura dei beni non consenta il ricorso ad una pubblica gara;
3. quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti od oggetti di precisione che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti;
4. per gli acquisti all'estero di beni che solo ditte straniere possono fornire;
5. per l'acquisto e la locazione di immobili;
6. quando trattisi di forniture, servizi in genere e lavori, e per i casi previsti dall’art.62, di importo non superiore a Euro 77.468,53.-, salvo quanto disposto dall'art.63 del presente Regolamento;
7. quando l'eccezionalità o l'urgenza degli acquisti, delle vendite, dei lavori, delle forniture di beni e servizi sia tale da non consentire il ricorso all'asta o alla licitazione si provvederà, per importi superiori a Euro 77.468,53.-, ma inferiori alla soglia di 200.000 Euro , con provvedimento motivato del Direttore Amministrativo o del Direttore del CSA, o loro delegati.
II. Nei casi indicati ai precedenti punti 1.-, 6.- e 7.- devono essere interpellate più imprese, di norma in numero non inferiore a tre.
III. I contratti di cui al punto 5, devono essere preceduti dal parere di congruità dell'Ufficio del Territorio.
IV. Le forme del procedimento sono libere, ma la trattativa deve essere documentata.
V. Le richieste formali di presentazione di offerta devono indicare i criteri di valutazione delle offerte stesse.
VI. Tali criteri sono:
a) quello del prezzo più basso, quando ciò che è richiesto è compiutamente definito nella richiesta di offerta;
b) quello dell’offerta più vantaggiosa, nelle restanti ipotesi, secondo più elementi cui viene attribuito un predeterminato peso, sì da consentire l’individuazione di un unico parametro numerico finale di valutazione e comparazione.
VII. La commissione incaricata della valutazione delle offerte deve essere nominata successivamente alla data di scadenza di presentazione delle medesime.
Art. 80 - Stipulazione e approvazione dei contratti
Art. 80 - Stipulazione e approvazione dei contrattiI. La comunicazione dell'aggiudicazione alla ditta o alla persona interessata deve avvenire entro il termine stabilito dall'avviso d'asta o dalla lettera di invito, e comunque non oltre dieci giorni dalla data del verbale di aggiudicazione, fissando il giorno in cui dovrà procedersi alla stipulazione del contratto, ove previsto dal relativo bando.
II. Qualora la ditta aggiudicataria non acceda, nel termine stabilito, alla stipulazione del contratto, decade dall'aggiudicazione ed il Direttore del Centro di spesa competente dispone l'incameramento del deposito provvisorio, senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento.
III. In tal caso l’appalto è aggiudicato al concorrente che segue nella graduatoria.
IV. L'Università provvede a restituire tempestivamente alle ditte o persone non aggiudicatarie i depositi cauzionali provvisori da esse in precedenza costituiti.
V. I contratti sono stipulati dal Direttore Amministrativo o dal Direttore del Centro di spesa competente o loro delegati, in forma pubblica o privata, anche mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, a termini di legge.
VI. I contratti sono resi esecutivi dal Direttore amministrativo, ad eccezione di quelli che sono sottoposti all’approvazione del CdA, o dal Direttore del Centro di spesa competente.
VII. Un funzionario appartenente alla carriera amministrativa deve essere delegato con decreto direttoriale a redigere ed a ricevere, a tutti gli effetti legali, gli atti e contratti in forma pubblica dell’Amministrazione universitaria e ad assistere alle gare pubbliche ed alle licitazioni private, redigendo il relativo verbale.
VIII. Il funzionario di cui al comma precedente deve tenere un repertorio a norma ed in conformità della legge notarile e delle leggi tributarie.
Art. 81 - Collaudo dei lavori e delle forniture
Art. 81 - Collaudo dei lavori e delle fornitureI. Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo, anche parziale, secondo le norme stabilite dal contratto.
II. Il collaudo è di norma eseguito dal personale dell'Università. Il formale incarico di collaudo sarà conferito dal Direttore del Centro di spesa competente, a funzionari tecnici o amministrativi, o a personale docente.
III. Qualora il Direttore del Centro di spesa ne ravvisi la necessità potrà ricorrere alla nomina di estranei qualificati per specifica competenza.
IV. Le spese e le competenze spettanti al personale dell’Università o ad estranei in relazione all’incarico ed all’espletamento del collaudo devono essere inserite nel quadro economico dell’appalto.
V. Per le spese effettuate in economia ai sensi del successivo art.86, è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata sulla fattura dal funzionario a ciò competente o delegato.
Art. 82 - Cauzione
Art. 82 - CauzioneI. A garanzia dell'esecuzione dei contratti le ditte devono prestare, ai sensi di legge, idonee cauzioni.
II. Si può prescindere dalla cauzione qualora la ditta contraente sia di notoria solidità e subordinatamente al miglioramento del prezzo. In tal caso, la percentuale di miglioramento deve essere preventivamente indicata all’atto della richiesta di presentazione dell’offerta.
Art. 83 - Penalità
Art. 83 - PenalitàI. Nel contratto devono essere previste le penalità per l'inadempienza o ritardi nell'esecuzione.
Art. 84 - Revisione prezzi
Art. 84 - Revisione prezziI. La revisione dei prezzi contrattuali è regolata dalle disposizioni vigenti in materia.
Art. 85 - Divieto di suddivisione dei lavori e forniture
Art. 85 - Divieto di suddivisione dei lavori e fornitureI. I contratti di lavori o di forniture riguardanti un unico oggetto non possono essere frazionati.
Art. 86 - Spese in economia
Art. 86 - Spese in economiaI. Possono essere effettuate in economia, entro il limite di Euro 25.822,84.-, le seguenti spese aventi ad oggetto:
1. rilievi topografici, livellazioni, piani di frazionamento e simili, monitoraggi strutturali, analisi, sondaggi, terebrazioni, acclaramenti ed accertamenti tecnici, calcoli termotecnici ed illuminotermici ed in genere ogni occorrenza formante presupposto e supporto ad attività istruttorie, di redazione di progetti, di compravendite, di locazioni, ecc.;
2. manutenzioni e riparazioni di locali e dei relativi impianti e manutenzione aree di pertinenza;
3. riparazione e manutenzione di autoveicoli ed acquisti di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti;
4. acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, macchine d'ufficio, da stampa, fotoriproduzione e di legatoria, utensili, strumenti e materiale scientifico, didattico e di sperimentazione, materiale di consumo per il loro funzionamento;
5. piccoli impianti e spese di illuminazione, riscaldamento, forza motrice, acqua e telefono;
6. provviste di generi di cancelleria, di stampati, di modelli, materiale per disegno e per fotografie, nonché stampa di tabulati circolari e simili, funzionamento dei servizi di fotoriproduzione e della legatoria;
7. locazione di immobili a breve termine e noleggio di mobili e strumenti e macchine in occasione di espletamento di concorsi ed esami quando non sia possibile utilizzare o non siano sufficienti le normali attrezzature;
8. convegni, congressi, conferenze nazionali ed internazionali organizzate dall'Università;
9. abbonamenti a riviste e periodici ed acquisto di libri, stampa, edizione e distribuzione librarie;
10. pulizie, trasporti, traslochi, spedizioni, facchinaggi e servizi in genere;
11. disinfezioni , disinfestazioni e asporto rifiuti;
12. provviste di effetti di corredo al personale dipendente anche in osservanza alla norme di legge in materia antinfortunistica;
13. servizi di rappresentanza, di promozione e di pubblicità.
II. Ciascuna singola spesa non potrà eccedere l’ammontare di Euro 25.822,84.- al netto di IVA. Non è consentito il frazionamento di spesa.
III. Nell’effettuare spese in economia, è lasciata al prudente apprezzamento dell’ordinatore di spesa la richiesta di cauzione e la previsione di penalità di cui agli artt. di 82 e 83 che precedono.
Art. 87 - Esecuzione di lavori in economia
Art. 87 - Esecuzione di lavori in economiaI. I lavori urgenti di cui al precedente art. 62, IV comma, possono essere eseguiti:
a) in amministrazione diretta, con materiali, utensili, mezzi e personale appositamente noleggiati;
b) a cottimo fiduciario, mediante affidamento a imprese o a persone di nota capacità e idoneità, previa acquisizione di preventivi o progetti contenenti le condizioni di esecuzione dei lavori, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le penalità da applicare in caso di mancata o ritardata esecuzione ed ogni altra condizione ritenuta utile dall'Ateneo.
Art. 88 - Uso della carta di credito
Art. 88 - Uso della carta di creditoI. E’ consentito l’uso delle carte di credito, come strumento di pagamento, entro adeguati limiti quantitativi, da parte dei Centri di spesa. L’autorizzazione sarà data dal Direttore amministrativo previa richiesta motivata degli utenti. L’uso è comunque limitato all’ambito istituzionale della spesa. Possono esserne fruitori: il Rettore, il Direttore amministrativo, i Presidi, i Direttori di dipartimento, i Direttori degli altri Centri di spesa.
II. Le modalità di fruizione, di cui al successivo art.89, avranno specifica regolamentazione in una circolare interna.
Art. 89 - Gestione e rendicontazione dei pagamenti effettuati con carta di credito
Art. 89 - Gestione e rendicontazione dei pagamenti effettuati con carta di creditoI. Nella convenzione stipulata dall’Università con idoneo Istituto di credito per il servizio di cassa e di tesoreria vanno inserite le modalità per il rilascio, l’utilizzo e il rinnovo delle carte di credito, per il periodico invio dell’estratto conto, per la regolazione delle situazioni debitorie, per la definizione dei criteri di imputazione in bilancio delle spese sostenute e per ogni altra necessaria modalità d’uso.
II. I responsabili dei Centri di spesa provvedono all’emissione, di regola con cadenza mensile, di mandati di pagamento a favore della banca che ha rilasciato le carte di credito, ovvero delle concessionarie di servizi autostradali.