Art. 74 - Pubblico incanto

Art. 74 - Pubblico incanto

I. Il pubblico incanto è regolato dalle vigenti norme in materia, sia per quanto attiene all’obbligo della pubblicità, che per quanto riguarda i requisiti di idoneità delle imprese per la ammissione alla partecipazione, alle procedure di scelta del contraente ed ai criteri di aggiudicazione.

II. L’indizione del pubblico incanto è effettuata mediante pubblicazione di specifico bando indicante i requisiti, le procedure e i criteri di cui sopra.

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