Art. 75 - Licitazione privata
Art. 75 - Licitazione privataI. La licitazione privata è regolata dalle vigenti norme in materia, sia per quanto attiene l’obbligo della pubblicità che i requisiti di idoneità delle imprese per la ammissione alla partecipazione, alle procedure di scelta del contraente ed ai criteri di aggiudicazione.
II. L’indizione della gara a licitazione privata è effettuata mediante pubblicazione di specifico bando indicante i requisiti, le procedure e i criteri di cui sopra.
III. La formazione dell’elenco delle Ditte da invitare alla gara deve essere preceduta da specifica prequalificazione basata sul possesso dei requisiti di idoneità stabiliti dal bando.