Art. 76 - Svolgimento delle gare
Art. 76 - Svolgimento delle gareI. Le gare si svolgono nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dal relativo bando, nel caso di pubblico incanto, o dalla lettera di invito, nel caso di licitazione privata.
II. L’apposita Commissione, nominata dal competente Direttore del Centro di spesa, procede alle operazioni di gara ed alla conseguente aggiudicazione provvisoria .
III. L’aggiudicazione è resa definitiva mediante specifico provvedimento del Direttore del Centro di spesa competente.
IV. La gara è dichiarata deserta qualora non siano state presentate almeno due offerte, salva diversa statuizione nell'avviso d'asta o nella lettera di invito.