Art. 76 - Svolgimento delle gare

Art. 76 - Svolgimento delle gare

I. Le gare si svolgono nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dal relativo bando, nel caso di pubblico incanto, o dalla lettera di invito, nel caso di licitazione privata.

II. L’apposita Commissione, nominata dal competente Direttore del Centro di spesa, procede alle operazioni di gara ed alla conseguente aggiudicazione provvisoria .
III. L’aggiudicazione è resa definitiva mediante specifico provvedimento del Direttore del Centro di spesa competente.
IV. La gara è dichiarata deserta qualora non siano state presentate almeno due offerte, salva diversa statuizione nell'avviso d'asta o nella lettera di invito.

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