Art. 77 - Criteri di aggiudicazione del pubblico incanto e della licitazione privata

Art. 77 - Criteri di aggiudicazione del pubblico incanto e della licitazione privata

I. Le aggiudicazioni avvengono, sia nel caso di pubblico incanto che di licitazione privata, in base ai seguenti criteri:

1. se trattasi di contratti dai quali derivi una entrata, in base al prezzo più alto, che deve essere comunque superiore a quello eventualmente indicato nell'avviso d'asta o nella lettera di invito;
2. se trattasi di contratti dai quali derivi una spesa, in base al criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, ovvero con il criterio del massimo ribasso sull’elenco prezzi o sull’importo posto a base d’asta, oppure con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base a parametri preventivamente indicati nel capitolato d'oneri e nell'avviso d'asta o lettera d'invito.

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