Art. 80 - Stipulazione e approvazione dei contratti

Art. 80 - Stipulazione e approvazione dei contratti

I. La comunicazione dell'aggiudicazione alla ditta o alla persona interessata deve avvenire entro il termine stabilito dall'avviso d'asta o dalla lettera di invito, e comunque non oltre dieci giorni dalla data del verbale di aggiudicazione, fissando il giorno in cui dovrà procedersi alla stipulazione del contratto, ove previsto dal relativo bando.

II. Qualora la ditta aggiudicataria non acceda, nel termine stabilito, alla stipulazione del contratto, decade dall'aggiudicazione ed il Direttore del Centro di spesa competente dispone l'incameramento del deposito provvisorio, senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento.
III. In tal caso l’appalto è aggiudicato al concorrente che segue nella graduatoria.
IV. L'Università provvede a restituire tempestivamente alle ditte o persone non aggiudicatarie i depositi cauzionali provvisori da esse in precedenza costituiti.
V. I contratti sono stipulati dal Direttore Amministrativo o dal Direttore del Centro di spesa competente o loro delegati, in forma pubblica o privata, anche mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, a termini di legge.
VI. I contratti sono resi esecutivi dal Direttore amministrativo, ad eccezione di quelli che sono sottoposti all’approvazione del CdA, o dal Direttore del Centro di spesa competente.
VII. Un funzionario appartenente alla carriera amministrativa deve essere delegato con decreto direttoriale a redigere ed a ricevere, a tutti gli effetti legali, gli atti e contratti in forma pubblica dell’Amministrazione universitaria e ad assistere alle gare pubbliche ed alle licitazioni private, redigendo il relativo verbale.
VIII. Il funzionario di cui al comma precedente deve tenere un repertorio a norma ed in conformità della legge notarile e delle leggi tributarie.

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