Art. 81 - Collaudo dei lavori e delle forniture

Art. 81 - Collaudo dei lavori e delle forniture

I. Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo, anche parziale, secondo le norme stabilite dal contratto.

II. Il collaudo è di norma eseguito dal personale dell'Università. Il formale incarico di collaudo sarà conferito dal Direttore del Centro di spesa competente, a funzionari tecnici o amministrativi, o a personale docente.
III. Qualora il Direttore del Centro di spesa ne ravvisi la necessità potrà ricorrere alla nomina di estranei qualificati per specifica competenza.
IV. Le spese e le competenze spettanti al personale dell’Università o ad estranei in relazione all’incarico ed all’espletamento del collaudo devono essere inserite nel quadro economico dell’appalto.
V. Per le spese effettuate in economia ai sensi del successivo art.86, è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata sulla fattura dal funzionario a ciò competente o delegato.

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