Art. 92 - Direttore del Centro di Spesa Non Autonomo (CSNA)

Art. 92 - Direttore del Centro di Spesa Non Autonomo (CSNA)

I. Il Direttore del CSNA è responsabile della gestione amministrativa e contabile dello stesso.

II. Il Direttore fornisce per quanto di sua competenza, entro il 30 settembre, gli elementi per la stesura del bilancio preventivo del Centro di appartenenza e redige, entro il 1 marzo, una relazione che dia conto dei risultati della gestione.
III. Il Direttore provvede all'ordinazione di quanto occorre al funzionamento del Centro e per tutte le necessità connesse all'attività da chiunque svolta nello stesso, con le modalità indicate negli articoli seguenti.
IV. Il Direttore designa il docente incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o temporaneo impedimento.

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