Art. 94 - Disponibilità dei fondi
Art. 94 - Disponibilità dei fondiI. I CSNA possono disporre dei fondi specificatamente destinati alla loro attività o in applicazione di disposizioni di legge o a seguito di deliberazioni del CdA.
II. E' fatto in ogni caso divieto ai CSNA di ricevere fondi, se non per il tramite dell'Amministrazione universitaria e con le modalità di cui al presente titolo.