Art. 95 - Spese dei CSNA
Art. 95 - Spese dei CSNAI. Nessuna spesa di funzionamento e di acquisto di beni durevoli può essere posta a carico di disponibilità diverse da quelle di cui all'articolo precedente.
II. Ai CSNA è fatto divieto di procedere a qualsivoglia spesa di personale ad eccezione delle autorizzazioni alle missioni dei propri appartenenti.
III. Il Direttore del CSNA è competente a porre in essere i contratti necessari per l’utilizzo delle risorse assegnate al centro, nei modi previsti dall’art.102 IX comma del presente regolamento.