Art. 97 - Documenti di spesa
Art. 97 - Documenti di spesaI. Le fatture, note, conti e consimili documenti sono vistati dal Direttore del CSNA ai fini anche dell'attestazione della regolarità della fornitura o del servizio, della rispondenza all'ordinazione, della regolarità dell'esecuzione e dell'osservanza delle norme previste nel presente Regolamento.
II. Nel caso di acquisto di beni mobili inventariabili, dal documento di spesa, o da idoneo documento ad esso allegato, deve risultare l’avvenuta inventariazione del bene. Si prescinde dalla contestualità di detta allegazione nei casi di abbonamento o prenotazione di periodici o di altro materiale bibliografico.