Titolo 5 - GESTIONE DEI CENTRI DI SPESA AUTONOMI

Titolo 5 - GESTIONE DEI CENTRI DI SPESA AUTONOMI admin

Art. 100 - Ambito di applicazione

Art. 100 - Ambito di applicazione

I. La normativa del presente titolo si applica ai CSA di cui all’art. 2 del presente regolamento.

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Art. 101 - Consiglio del Centro di spesa autonomo

Art. 101 - Consiglio del Centro di spesa autonomo

I. Il Consiglio del CSA detta i criteri generali per la utilizzazione dei fondi a disposizione del Centro stesso e per la formazione del bilancio di previsione.

II. Approva le richieste di finanziamento predisposte dal Direttore secondo i criteri individuati dal CdA ai sensi del successivo art.102 II comma.
III. Le richieste di finanziamento devono essere inviate al Direttore Amministrativo affinché di esse venga tenuto conto in sede di predisposizione del bilancio di previsione del centro di spesa principale.
IV. Il consiglio del CSA approva entro il 15 dicembre il bilancio preventivo ed entro il 31 marzo il conto consuntivo.

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Art. 102 - Direttore del Centro di Spesa Autonomo (CSA)

Art. 102 - Direttore del Centro di Spesa Autonomo (CSA)

I. Il Direttore del CSA è responsabile della gestione amministrativa e contabile del Centro cui è preposto, anche se concernente la riconosciuta, autonoma attività didattica e scientifica dei docenti e ricercatori afferenti al centro medesimo, fatta salva la loro autonomia.

II. Il Direttore, coadiuvato dal Segretario amministrativo e dalla Giunta, ove esistente, e tenendo conto dei criteri generali dettati dal Consiglio del CSA, predispone le richieste di finanziamento adeguatamente motivate e correlate agli obiettivi della struttura.
III. Il Direttore coadiuvato dal Segretario amministrativo, predispone il bilancio preventivo redatto, per quanto applicabile, nel rispetto delle norme dettate dal Titolo I, Capo I del presente regolamento, corredato dalla relazione illustrativa, nella quale vengono specificati gli obiettivi che si intendono raggiungere impiegando i finanziamenti iscritti in bilancio, e il programma di attività. Il bilancio di previsione, redatto in conformità allo schema deliberato dal CdA, viene trasmesso a quest’ultimo, entro i 5 giorni successivi alla data di approvazione da parte del Consiglio del CSA, a cura del Direttore dello stesso, per essere allegato al bilancio dell'Università.
IV. Il Direttore, coadiuvato dal Segretario Amministrativo, predispone entro il 15 marzo il conto consuntivo ai sensi del successivo art.111.
V. Il Direttore provvede all'ordinazione di quanto occorre al funzionamento del CSA e dispone il pagamento delle relative fatture nell'osservanza delle norme di cui al presente regolamento per l'amministrazione e la contabilità; è altresì tenuto ad ogni adempimento di legge anche in ottemperanza alle norme fiscali.
VI. Il Direttore designa l’incaricato della sua sostituzione in caso di assenza o di temporaneo impedimento. L’incaricato fa le veci del Direttore.
VII. Al Direttore è attribuita la competenza alla stipula dei contratti per lo svolgimento di progetti di ricerca, previa autorizzazione del Consiglio della struttura interessata, nel rispetto della vigente normativa.
VIII. Al Direttore è attribuita la competenza alla stipula dei contratti per prestazioni per conto terzi, nel rispetto della normativa in materia emanata dall’Ateneo, nonché dei contratti di ricerca di prevalente interesse della struttura, previa autorizzazione del Consiglio della stessa, nel rispetto delle norme vigenti.
IX. Il Direttore è generalmente delegato alla stipula di tutti i contratti per l’acquisto di beni e servizi, nei limiti delle risorse assegnate al Centro di spesa. Si fa rinvio in proposito agli artt. 70, 74 e segg., 80 V comma e115 del presente regolamento.
X. E' di esclusiva competenza della struttura interessata ogni aspetto inerente la gestione dei contratti stipulati.
XI. Ferma restando la responsabilità del referente scientifico in ordine all'esecuzione del contratto, la responsabilità legale, finanziaria, gestionale ed amministrativa in ordine al contratto stipulato fa capo al Direttore.

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Art. 103 - Esercizio finanziario e bilancio di previsione

Art. 103 - Esercizio finanziario e bilancio di previsione

I. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. La gestione finanziaria è unica come unico è il bilancio. Si rinvia in merito, per quanto applicabili, alle norme dettate dal Titolo I del presente regolamento per il Centro di spesa principale.

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Art. 104 - Fondi del Centro di spesa autonomo

Art. 104 - Fondi del Centro di spesa autonomo

I. E’ fatto divieto di iscrivere nel bilancio di previsione entrate non fondatamente accertabili nel corso dell’esercizio.

II. Possono essere iscritti in bilancio, nella stessa misura dell’esercizio precedente, il Fondo di funzionamento ordinario, i trasferimenti per la ricerca e quelli per il rinnovo di abbonamenti a riviste operati dall’Ateneo. Tutte le altre assegnazioni provenienti dal bilancio del Centro di spesa principale devono essere iscritte nel bilancio del CSA, solo in presenza di specifiche comunicazioni da parte dell’Amministrazione centrale.
III. I Centri di spesa autonomi possono disporre direttamente dei fondi iscritti in bilancio.

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Art. 105 - Riscossione delle entrate

Art. 105 - Riscossione delle entrate

I. I Centri di spesa autonomi possono riscuotere direttamente tutti i proventi dell’attività contrattuale autonomamente posta in essere e qualsiasi entrata di provenienza esterna prevista in bilancio.

II. I trasferimenti di fondi disposti dall’Ateneo a favore del CSA sono effettuati mediante ordinativo diretto a favore del CSA stesso, con emissione di contestuale comunicazione.
III. La vigilanza sulla riscossione degli accertamenti è di competenza del Direttore del CSA.
IV. Le reversali d'incasso, emesse ai sensi dell’art.21 del presente regolamento, sono firmate dal Direttore e dal Segretario amministrativo del CSA o da coloro che legittimamente li sostituiscono.

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Art. 106 - Avanzo e disavanzo di amministrazione

Art. 106 - Avanzo e disavanzo di amministrazione

I. Si applicano le norme previste dall’art.16 del presente regolamento.

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Art. 107 - Spese

Art. 107 - Spese

I. I CSA sono autorizzati ad impegnare le spese nei limiti delle disponibilità iscritte in bilancio. E’ fatto richiamo, per quanto applicabile, all’art. 23 del presente regolamento.

II. Gli impegni di spesa sono assunti dal Direttore del CSA.
III. I mandati di pagamento, emessi ai sensi dell’art.26 del presente regolamento, sono firmati dal Direttore e dal Segretario amministrativo del CSA o da coloro che legittimamente li sostituiscono

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Art. 108 - Documentazione e modalità di estinzione dei mandati di pagamento

Art. 108 - Documentazione e modalità di estinzione dei mandati di pagamento

I. Si richiamano, per quanto applicabili, gli artt. 27, 28 e 29 del presente regolamento.

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Art. 109 - Proventi derivanti da contratti e convenzioni di ricerca per conto di terzi

Art. 109 - Proventi derivanti da contratti e convenzioni di ricerca per conto di terzi

I. Per quanto concerne la disciplina dei proventi per prestazioni a pagamento e per quelli derivanti da contratti e convenzioni di ricerca e consulenza per conto di terzi, si applicano ai CSA le disposizioni del relativo regolamento.

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Art. 110 - Gestione del fondo per piccole spese

Art. 110 - Gestione del fondo per piccole spese

I. Per l'effettuazione delle piccole spese in contanti il Direttore del CSA può disporre di un fondo di importo comunque non superiore a Euro 2.582,28.-, reintegrabile durante l'esercizio, previa presentazione del rendiconto delle somme già spese.

II. A tale fine deve essere tenuto apposito registro nel quale devono essere annotati sia i prelevamenti effettuati con ordini di pagamento sia le piccole spese effettuate. Il registro numerato è vidimato dal Direttore del CSA.
III. Alla fine dell'esercizio il Direttore restituisce mediante versamento all'Istituto cassiere il fondo di cui al I comma.
IV. Per le piccole spese che singolarmente non eccedono Euro 25,82.-, il Direttore del CSA è esentato, sotto la sua personale responsabilità, dall'obbligo di documentazione: la prova dell'avvenuto pagamento, ove non sia altrimenti acquisibile, potrà essere costituita da apposita dichiarazione del Direttore. Non sono consentiti i frazionamenti di spesa eccedenti Euro 25,82.-.

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Art. 111 - Rendicontazione

Art. 111 - Rendicontazione

I. Il bilancio consuntivo dei CSA si compone del rendiconto finanziario, della situazione amministrativa e della situazione patrimoniale (conto del patrimonio).

II. Al bilancio consuntivo viene allegata una dettagliata relazione che illustri tra gli altri i seguenti aspetti:
a) utilizzazione dei fondi in correlazione alle attività didattiche e di ricerca in corso nel CSA;
b) eventuali esigenze sopravvenute e di adattamento in corso d'anno;
c) conseguimento delle finalità preventivate nell'ambito della sperimentazione organizzativa e didattica e nella collaborazione scientifica dell'attività a carattere interdipartimentale e interuniversitaria;
d) risultati generali della gestione e variazioni alla previsione in corso d'esercizio.
III. Sono richiamate, per quanto applicabili, le disposizioni di cui al Titolo I, capo VI del presente regolamento.
IV. Non si applicano le disposizioni relative alla contabilità economica di cui agli artt. 44, 45 e 46 del presente regolamento.

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Art. 112 - Scritture contabili

Art. 112 - Scritture contabili

I. Il CSA tiene le scritture di cui agli artt. 32 e 33 del presente regolamento. Le vidimazioni competono al Direttore amministrativo.

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Art. 113 - Consegnatario dei beni

Art. 113 - Consegnatario dei beni

I. Il Direttore del CSA oltre che responsabile della redazione del conto del patrimonio, è consegnatario dei beni mobili e degli eventuali automezzi assegnati per le esigenze del CSA stesso e risultanti nei registri inventariali da redigersi in conformità a quanto previsto nei precedenti articoli 51 e 52.

II. Il Direttore del CSA risponde dell'uso degli automezzi con l'osservanza di quanto disposto dall'art.59.

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Art. 114 - Rinvio a norme e competenze

Art. 114 - Rinvio a norme e competenze

I. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente titolo, si fa riferimento, in quanto applicabili, alle norme previste nei titoli I, II e III del presente Regolamento ed alle direttive impartite dagli Organi centrali di governo dell'Ateneo.

II. In particolare per quanto riguarda i contratti, tenuto presente quanto disposto dagli artt. 70, 80 V comma, 102 IX comma , vanno seguite le procedure di cui all’articolo 74 e seguenti.

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Art. 115 - Spese in economia

Art. 115 - Spese in economia

I. I Direttori dei Centri di spesa autonomi possono disporre spese in economia necessarie al funzionamento dei Centri stessi, entro il limite di Euro 25.822,84.-, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art.86 del presente regolamento.

II. Per ciascuna singola spesa il Direttore del CSA può provvedere direttamente, di volta in volta, entro il limite di Euro 25.822,84.- al netto di IVA.
III. Ai fini della gestione dei singoli CSA viene fatto rimando alla regolamentazione specifica di ciascuno di essi.

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