Art. 104 - Fondi del Centro di spesa autonomo
Art. 104 - Fondi del Centro di spesa autonomoI. E’ fatto divieto di iscrivere nel bilancio di previsione entrate non fondatamente accertabili nel corso dell’esercizio.
II. Possono essere iscritti in bilancio, nella stessa misura dell’esercizio precedente, il Fondo di funzionamento ordinario, i trasferimenti per la ricerca e quelli per il rinnovo di abbonamenti a riviste operati dall’Ateneo. Tutte le altre assegnazioni provenienti dal bilancio del Centro di spesa principale devono essere iscritte nel bilancio del CSA, solo in presenza di specifiche comunicazioni da parte dell’Amministrazione centrale.
III. I Centri di spesa autonomi possono disporre direttamente dei fondi iscritti in bilancio.