Art. 105 - Riscossione delle entrate

Art. 105 - Riscossione delle entrate

I. I Centri di spesa autonomi possono riscuotere direttamente tutti i proventi dell’attività contrattuale autonomamente posta in essere e qualsiasi entrata di provenienza esterna prevista in bilancio.

II. I trasferimenti di fondi disposti dall’Ateneo a favore del CSA sono effettuati mediante ordinativo diretto a favore del CSA stesso, con emissione di contestuale comunicazione.
III. La vigilanza sulla riscossione degli accertamenti è di competenza del Direttore del CSA.
IV. Le reversali d'incasso, emesse ai sensi dell’art.21 del presente regolamento, sono firmate dal Direttore e dal Segretario amministrativo del CSA o da coloro che legittimamente li sostituiscono.

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