Titolo 6 - PAGAMENTI AL PERSONALE DELL'ATENEO

Titolo 6 - PAGAMENTI AL PERSONALE DELL'ATENEO admin

Art. 116 - Compensi al personale

Art. 116 - Compensi al personale

1. Il presente articolo regola la corresponsione di compensi, comunque denominati, per attività, di natura non commerciale, correlate alle finalità istituzionali dell’Ateneo, previa delibera del Consiglio di Amministrazione. Possono svolgere attività ai sensi del presente articolo, compatibilmente con gli impegni ordinari, tutti i dipendenti dell’Università, anche a tempo determinato, purché siano in possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti.

2. Le attività finanziate da fonti esterne, private o pubbliche, laddove non escluso, rientranti nell’ambito delle finalità istituzionali dell’Ateneo, per le quali sono previsti i compensi di cui sopra, sono:

a) attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale dell’Ateneo;
b) attività didattiche, attesi l’assolvimento dell’impegno didattico, come disciplinato dalle norme vigenti, e l’esclusione delle fattispecie di cui all’art. 1, comma 1, lett. b) del Regolamento didattico di Ateneo.

3. Le attività finanziate a carico del bilancio dell’Ateneo e rientranti nell’ambito delle sue finalità istituzionali, per le quali sono previsti i compensi di cui sopra, sono:

a) attività finalizzate alla realizzazione di progetti di interesse generale dell’Ateneo, preventivamente riconosciuti come tali, con delibera del C.d.A., attesa la determinazione di appositi criteri;
b) attività prestate in qualità di componenti di organi istituzionali di Ateneo, o organismi istituiti dall’Università degli Studi di Trieste, per cui vengono corrisposti indennità di carica e gettoni di presenza, come deliberati dal C.d.A.

4. Relativamente alle attività indicate al comma 2.. e alla lettera a) del comma 3., il compenso, comprensivo degli oneri a carico dell’Amministrazione, da corrispondere al personale che ha collaborato alla prestazione, trova copertura esclusivamente nella quota riconosciuta nel piano finanziario del progetto o attività, quale costo del personale.

5. I compensi al personale, ove ammessi dal piano finanziario, sono erogati al termine del progetto o attività, o sue fasi, a rendicontazione avvenuta, a meno che esplicite disposizioni prevedano diversamente.

6. Le prestazioni rese dal personale tecnico amministrativo possono essere svolte all’interno dell’orario ordinario di lavoro, subordinatamente al prioritario assolvimento delle altre attività di competenza, e/o al di fuori dell’orario ordinario di lavoro, con il ricorso a ore straordinarie.
La prestazione svolta dal personale tecnico amministrativo, al di fuori dell’orario ordinario di lavoro, deve risultare dal sistema di rilevazione delle presenze.

7. La durata dell’orario di lavoro, comprensiva dell’impegno devoluto nell’ambito di progetti o attività di cui al presente articolo, non può superare i limiti consentiti dalla normativa vigente.

8. Nel caso di ricorso a ore straordinarie, da considerarsi al di fuori delle quote di lavoro straordinario, stabilite in sede di negoziazione decentrata, esse devono gravare sul piano finanziario di cui al comma 4.

9. I compensi sono erogati al personale interessato, su proposta del responsabile del progetto o attività, alla luce dei risultati conseguiti e dell’effettivo impegno, in misura corrispondente al numero di ore devolute e, per il personale docente, in coerenza con la normativa vigente in materia di monte ore, atteso l’effettivo assolvimento dell’impegno didattico.

10. Relativamente al personale di categoria EP, ai sensi del vigente art. 75, comma 9 del CCNL Comparto Università dd. 16/10/2008, la quota destinata a remunerare le attività previste nel presente articolo viene stabilita nel 66% dell’importo disponibile, detratti gli oneri a carico dell’Amministrazione.

11. Tutti i compensi erogati al personale, a esclusione di quelli previsti dalla lettera b), comma 3. del presente articolo, sono assoggettati al prelievo di cui all’articolo 9, comma 3 e correlata tabella B del Regolamento per le attività in conto terzi.

12. E’ facoltà del personale docente destinare il proprio compenso, derivante dalle prestazioni di cui al presente articolo, al finanziamento della ricerca o di altre attività istituzionali. In tal caso, detti compensi non ricadono nella disciplina di cui al precedente comma 11.

13. Il personale interessato a qualsiasi titolo dalle prestazioni di cui alla presente disciplina è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza e di non concorrenza.

14. La Direzione amministrativa si impegna a monitorare le attività disciplinate dal presente articolo, nell’ambito di un sistema informativo integrato con le attività in conto terzi, anche al fine di verificare i risultati derivanti dall’applicazione sperimentale della nuova regolamentazione, prevista per un biennio.

15. I rapporti in atto, alla data di entrata in vigore del presente articolo, continuano a essere assoggettati alla previgente regolamentazione.

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Art. 117 - Incentivazione del lavoro

Art. 117 - Incentivazione del lavoro

I. Per incrementare l’efficienza e l’efficacia della propria attività, l’Università può integrare i fondi destinati all’incentivazione della produttività del proprio personale tecnico-amministrativo con risorse aggiuntive anche derivanti da convenzioni, contratti e fondi provenienti da finanziamenti esterni pubblici e privati.

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