Art. 117 - Incentivazione del lavoro

Art. 117 - Incentivazione del lavoro

I. Per incrementare l’efficienza e l’efficacia della propria attività, l’Università può integrare i fondi destinati all’incentivazione della produttività del proprio personale tecnico-amministrativo con risorse aggiuntive anche derivanti da convenzioni, contratti e fondi provenienti da finanziamenti esterni pubblici e privati.

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