Titolo 7 - CENTRI DI SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALI E COLLABORAZIONI INTERUNIVERSITARIE

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Art. 118 - Centri di servizio interdipartimentali

Art. 118 - Centri di servizio interdipartimentali

I. Per la gestione amministrativo-contabile dei Centri interdipartimentali di cui all'art.89 del DPR 11 luglio 1980 n.382, si applicano le norme di cui al titolo V del presente Regolamento.

II. La gestione può essere affidata ad un CSA.
III. Nell'atto istitutivo di ciascun Centro interdipartimentale dovranno essere indicate le attribuzioni degli organi in materia di gestione finanziaria e contabile.

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Art. 119 - Collaborazione interuniversitaria

Art. 119 - Collaborazione interuniversitaria

I. Le convenzioni istitutive di Centri di Ricerca o Centri di Servizi interuniversitari devono prevedere le modalità di gestione amministrativo-contabile ed indicare in particolare l'Università cui è affidata la gestione medesima, le norme applicabili, nonché le attribuzioni degli organi in materia.

II. Le convenzioni relative alla costituzione di Consorzi, comprendenti sia Università italiane che Università di Paesi stranieri, devono indicare le modalità di gestione amministrativa e contabile nel rispetto della normativa vigente.

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