Art. 119 - Collaborazione interuniversitaria

Art. 119 - Collaborazione interuniversitaria

I. Le convenzioni istitutive di Centri di Ricerca o Centri di Servizi interuniversitari devono prevedere le modalità di gestione amministrativo-contabile ed indicare in particolare l'Università cui è affidata la gestione medesima, le norme applicabili, nonché le attribuzioni degli organi in materia.

II. Le convenzioni relative alla costituzione di Consorzi, comprendenti sia Università italiane che Università di Paesi stranieri, devono indicare le modalità di gestione amministrativa e contabile nel rispetto della normativa vigente.

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