Titolo 9 - NUCLEO DI VALUTAZIONE

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Art. 121 - Funzioni del Nucleo di valutazione

Art. 121 - Funzioni del Nucleo di valutazione

I. Il Nucleo di valutazione, nella prevista composizione statutaria, verifica la congruenza tra obiettivi programmati ed effettivamente raggiunti dall’Amministrazione e dai Centri di spesa, anche al fine di fornire agli Organi di governo gli elementi necessari al miglioramento dei livelli di efficacia, efficienza e della qualità della gestione amministrativa.
II. Il Nucleo di valutazione risponde del proprio operato esclusivamente al Rettore.

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