Art. 122 - Rinvio alle norme di contabilità generale dello Stato
Art. 122 - Rinvio alle norme di contabilità generale dello StatoI. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento si fa rinvio alle norme della legge e del regolamento per la amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, se e in quanto applicabili.