Art. 8
Art. 8Al personale assunto a tempo determinato si applicano il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL e quello accessorio stabilito dal contratto collettivo decentrato di Ateneo nonché dalle ulteriori seguenti disposizioni:
a) ferie, tredicesima mensilità, liquidazione ed ogni altro trattamento economico previsto per il personale di ruolo maturano in proporzione al periodo lavorativo prestato;
b) in caso di assenza per malattia, si applicano le disposizioni degli art. 26 e 27 del CCNL in quanto compatibili.
I periodi di trattamento intero o ridotto sono stabiliti in misura proporzionale secondo i criteri di cui al comma 8 del predetto art. 26, salvo che non si tratti di periodo di assenza inferiore a due mesi.
Il trattamento economico non può comunque essere erogato oltre la cessazione del rapporto di lavoro.
Il periodo di conservazione del posto è pari alla durata del contratto e non può in ogni caso superare il termine massimo fissato dall’art. 26 succitato;
c) possono essere concessi permessi non retribuiti per motivate esigenze fino ad un massimo di 10 giorni complessivi in ragione d’anno, proporzionalmente al servizio prestato, e permessi retribuiti solo in caso di matrimonio ai sensi dell’art. 23, comma 3 del richiamato CCNL.