Art. 10
Art. 10L’Università, oltre alle assunzioni di cui al comma 1, può effettuare, a seguito di apposite selezioni, assunzioni a tempo determinato, per qualifiche non inferiori alla settima, per una durata non superiore a cinque anni, per lo svolgimento di programmi di ricerca e per l’attivazione di infrastrutture tecniche complesse, di personale tecnico fornito di laurea, con trattamento economico fondamentale e accessorio rapportato ai corrispondenti profili professionali delle Amministrazioni. La realizzazione del programma o la scadenza del contratto, o comunque, il compimento del termine, comportano, a tutti gli effetti la risoluzione del rapporto di lavoro.
Il contratto a tempo determinato, di cui al comma precedente, non potrà in nessun caso essere rinnovato o prorogato per un periodo superiore ai cinque anni complessivi per la stessa persona.
La spesa per il personale di cui sopra dovrà essere a carico dei finanziamenti dei programmi, escludendosi il ricorso alla dotazione ordinaria e non potrà superare il 50% dei finanziamenti.
Al personale assunto ai sensi del presente articolo con contratti di durata pari almeno ad un anno, spettano in alternativa a quanto previsto alla lettera c) dell’art. 8 e i permessi retribuiti e non retribuiti stabiliti agli artt. 23 e 25 del CCNL per il personale a tempo indeterminato.