Art. 2
Art. 2Tali forme di collaborazione non possono superare un numero massimo di 150 ore per ciascun anno e consistono nello svolgimento presso le strutture dell'Ateneo delle attività sottoelencate, con esclusione delle attività di docenza di cui all'art. 12 della Legge n. 341/1990, dello svolgimento degli esami, nonché dell’assunzione di responsabilità amministrative.
Le attività in argomento, connesse ai servizi resi dall'Università, non comportano l'integrazione degli studenti nell'organizzazione del lavoro nei servizi amministrativi e didattici dell'Ateneo.
Le prestazioni, svolte secondo le modalità e negli orari stabiliti dai Responsabili delle strutture interessate, sono le seguenti:
- sorveglianza e assistenza nella consultazione e prestito librario presso le Biblioteche del Sistema Bibliotecario di Ateneo;
- sorveglianza e assistenza nei laboratori informatici e didattici;
- informazioni generali alle matricole e assistenza nella consultazione della Guida dello Studente; distribuzione di tali Guide in coordinamento con il servizio di orientamento e tutorato; distribuzione della modulistica;
- assistenza agli utenti sui sistemi di accesso alle segreterie amministrative e didattiche e sull’erogazione dei biglietti di prenotazione elettronica;
- servizio di orientamento e assistenza agli studenti presso Centri Servizi delle Facoltà;
- interventi di assistenza per l'accoglimento degli studenti stranieri del programma SOCRATES/ERASMUS;
- servizi di archiviazione atti, fotocopiatura, data entry e smistamento corrispondenza;
- rilevazione delle opinioni degli studenti sulla didattica, ai sensi della Legge 370/1999;
- servizio di informazione e assistenza agli studenti presso le strutture dell’Ente Regionale per il Diritto e le opportunità allo Studio Universitario (ERdiSU);
- servizio di assistenza (accompagnamento e tutorato) agli studenti e al personale dell’Ateneo con disabilità non grave. Per questo servizio di assistenza lo studente potrà dare o meno la propria disponibilità con le modalità specificate nel successivo art. 3.