Art. 4

Art. 4

L’assegnazione delle predette forme di collaborazione avverrà sulla base di graduatoria annuale formulata secondo i criteri del D.P.C.M. 9 aprile 2001 previsto dall'art. 4 della Legge n. 390/1991 (per quanto attiene la valutazione delle condizioni economiche) e secondo i criteri dell'art. 13 della Legge n. 390/1991 (per quanto riguarda i criteri di merito). Pertanto:

1) le condizioni economiche degli studenti saranno individuate dall’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dall’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) che tengono conto della natura e dell'ammontare del reddito, della situazione patrimoniale e dell'ampiezza del nucleo familiare, e i cui limiti vengono fissati con decreto ministeriale annualmente;
2) gli studenti dovranno essere regolarmente iscritti ai Corsi di Studio dell'Ateneo (a esclusione degli studenti iscritti part-time) a anni di corso successivi al primo. Non possono presentare la domanda gli studenti iscritti a un numero di anni superiore alla durata legale/normale del corso di studi più 1, a partire dall’anno di prima immatricolazione, per ciascun livello di corso di studio;
3) gli studenti dovranno avere superato, entro il 10 agosto, almeno i due quinti degli esami previsti dal piano di studio prescelto con riferimento all'anno di iscrizione e con arrotondamento all'unità superiore;
4) ai fini di determinare la graduatoria, si terrà conto del merito, assegnando al massimo punti 100 (cento) agli studenti che risultino avere superato, entro il 10 agosto, tutti gli esami relativi agli anni accademici precedenti a quello d'iscrizione; oppure una frazione di detto punteggio, direttamente proporzionale al numero di esami sostenuti, entro la stessa data, rapportato al totale degli esami del piano di studi, in riferimento all'anno precedente indipendentemente dalla votazione conseguita, in base alla seguente proporzione:
X : 100 = n. esami superati : n. totale esami del piano di studi;
5) a parità di condizioni del curriculum formativo, prevalgono le condizioni di reddito equivalente più disagiate;
6) gli studenti dovranno presentare, nei termini e con le modalità che verranno illustrate negli appositi avvisi pubblici di selezione, la domanda di partecipazione. L'Ateneo potrà richiedere alle Autorità competenti l'effettuazione di controlli e verifiche fiscali.

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