Art. 6

Art. 6

Per tali prestazioni viene determinato un corrispettivo di Euro 8,50 netti, per ciascuna ora di prestazione effettivamente eseguita, esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell’art. 13, comma 2) della legge 390/31, a partire dall’a.a. 2009/2010. Eventuali modifiche all’importo del corrispettivo saranno stabilite con delibera del Consiglio di Amministrazione.
L'onere derivante dal finanziamento delle collaborazioni in oggetto trova copertura nell'apposito capitolo di bilancio dell'Ateneo, con esclusione di qualsiasi onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.
L'Ateneo corrisponde il suddetto compenso, previa ricezione della richiesta di liquidazione e verifica delle prestazioni effettuate, mediante pagamento allo sportello dell'Istituto bancario cassiere, ovvero tramite bonifico bancario, entro 45 giorni dal termine del rapporto di collaborazione.

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