Art. 7
Art. 7Le singole Facoltà possono bandire autonomamente delle selezioni al fine di costituire analoghi rapporti di collaborazione, il cui onere gravi su propri fondi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 della Legge n. 390/1991 (per quanto attiene la valutazione delle condizioni economiche) e secondo i criteri dell'art. 13 della Legge n. 390/1991 (per quanto riguarda i criteri di merito).
Resta inteso che lo studente inserito in diverse graduatorie potrà svolgere al massimo 150 ore per anno.