Art. 7 - Assegnazione della somma rimanente dei contributi
Art. 7 - Assegnazione della somma rimanente dei contributi1. Tra associazioni e gruppi, che non rientrano nei requisiti di cui all’art. 5, viene divisa in parti uguali una somma pari a quella utilizzata per l’assegnazione del premio, di cui all’art. 6, comma 1, lett. b.
2. L’assegnazione della parte rimanente dei contributi viene proposta dalla Commissione, di cui all’art. 3, e sottoposta ad approvazione del Consiglio di amministrazione.
3. In nessun caso l’entità dal finanziamento può superare la somma preventivata dall’associazione o gruppo nella richiesta per l’assegnazione dei contributi, di cui all’art. 4.