Art. 10 - Notificazione del trattamento e comunicazioni al Garante

Art. 10 - Notificazione del trattamento e comunicazioni al Garante

L’Università di Trieste provvede ad effettuare idonea notifica al Garante sulla protezione dei dati personali circa l’inizio ovvero la modifica o la cessazione di trattamenti riguardanti:

a) dati genetici, biometrici o dati che indicano la posizione geografica di persone od oggetti mediante una rete di comunicazione elettronica;
b) dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria;
c) dati idonei a rivelare la vita sessuale o la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale;
d) dati trattati con l’ausilio di strumenti elettronici volti a definire il profilo o la personalità dell’interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo, ovvero a monitorare l’utilizzo di servizi di comunicazione elettronica con esclusione dei trattamenti tecnicamente indispensabili per fornire i servizi medesimi agli utenti;
e) dati sensibili registrati in banche di dati a fini di selezione del personale per conto terzi, nonché dati sensibili utilizzati per sondaggi di opinione, ricerche di mercato e altre ricerche campionarie;
f) dati registrati in apposite banche di dati gestite con strumenti elettronici e relative al rischio sulla solvibilità economica, alla situazione patrimoniale, al corretto adempimento di obbligazioni, a comportamenti illeciti o fraudolenti.

L’Università provvede inoltre a comunicare previamente al Garante le seguenti circostanze:

a) la necessità di effettuare, in qualunque forma e anche mediante convenzione, una comunicazione di dati personali ad un altro soggetto pubblico, qualora la stessa non rientri nella previsione di una norma di legge o di regolamento;
b) il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute, finalizzato a scopi di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, quando la ricerca è prevista da un espressa disposizione di legge che prevede specificamente il trattamento o rientra in un programma di ricerca biomedica o sanitaria.

I trattamenti oggetto della comunicazione di cui sopra possono essere iniziati decorsi quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Garante.

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