Art. 1 - Finanziamento delle borse

Art. 1 - Finanziamento delle borse

Il Consiglio di Amministrazione, in sede di approvazione del bilancio di previsione, stanzia in distinti Capitoli, su parere del Senato Accademico, i fondi da destinare annualmente alle diverse borse di studio di cui al presente regolamento, all'uopo ripartendo l'apposito finanziamento assegnato dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.
Detti fondi possono essere integrati con finanziamenti - sufficienti alla corresponsione di borse per l'intera loro durata - da iscrivere in bilancio, provenienti da donazioni o convenzioni con enti o privati.
Una quota dei fondi complessivamente destinati alle borse di studio, non inferiore al 25%, deve comunque essere destinata per le attività di perfezionamento all'estero.
Entro i limiti degli appositi stanziamenti di bilancio, il Senato accademico determina il numero e l'ammontare delle borse di studio, con le modalità previste, per ciascun tipo di borsa negli articoli seguenti.

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