Art. 2 - Norme generali

Art. 2 - Norme generali

L'importo minimo delle borse nonché i limiti e la natura del reddito personale complessivo per poterne usufruire sono determinati con apposito Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica. Il reddito di riferimento corrisponde a quello dell'anno solare di prevalente utilizzazione della borsa.
Le borse non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.
Chi ha già usufruito di una borsa non può usufruirne una seconda volta allo stesso titolo, salvo conferma.
I borsisti non possono essere impegnati in attività didattiche e sono tenuti ad assolvere gli impegni stabiliti nel decreto di assegnazione della borsa, pena la decadenza dalla stessa.
Le borse di studio comunque utilizzate non danno luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
Si applicano alle borse di studio le disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all'art. 4 della Legge 13 Agosto 1984, n. 476.
Ai dipendenti pubblici che fruiscano delle borse di studio è estesa la possibilità di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni, prevista per gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca dall'art. 2 della Legge 13 Agosto 1984, n 476. Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
Le borse di studio sono riservate ai cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Il venir meno dei requisiti prescritti per la fruizione delle borse obbliga gli assegnatari alla restituzione delle somme percepite, aumentate dell'interesse che decorre dal 15° giorno successivo all'avvenuta ricezione della notificazione sino all'effettivo saldo del debito.
L'Amministrazione effettuerà controlli sulla veridicità delle autocertificazioni relative al possesso del requisito di reddito.

Eventuali differimenti dalla data di inizio della frequenza o interruzioni nel periodo di godimento della borsa verranno consentiti ai borsisti che dimostrino di dover soddisfare gli obblighi militari o che si trovino nelle condizioni previste dalla Legge 30 Dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri.)

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