Art. 4 - Criteri e modalità di assegnazione
Art. 4 - Criteri e modalità di assegnazioneLe borse sono assegnate ai richiedenti che ne abbiano titolo, con decreto rettorale, sulla base delle graduatorie di merito formate in occasione degli esami di ammissione.
Entro il termine prescritto dall'apposita comunicazione dell' Amministrazione gli assegnatari dovranno presentare - a pena di decadenza - atto notorio (o dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 15/68) contenente dichiarazione di:
a) accettazione della borsa di studio;
b) non aver già usufruito di altra borsa di studio allo stesso titolo;
c) possesso del requisito di reddito di cui all'art. 2, comma 1.
In caso di non accettazione da parte degli aventi diritto, subentrano altrettanti iscritti in possesso dei requisiti richiesti, secondo l'ordine delle graduatorie di cui al primo comma.