Art. 5 - Modalità di erogazione

Art. 5 - Modalità di erogazione

Le borse vengono erogate in due rate, di eguale importo, con scadenza al 31 marzo ed al 31 ottobre.
A tal fine il Direttore della Scuola dovrà far pervenire all' Amministrazione Universitaria, entro e non oltre il primo giorno del mese di maturazione di ciascuna rata, un'attestazione di regolare frequenza e di assolvimento degli altri obblighi stabiliti nel decreto di concessione.
L'assegnatario che non concluda l'anno di corso, non sostenendo comunque l'esame annuale, è tenuto a restituire le somme percepite per la stessa annualità, come previsto dall'art. 2, comma 10.

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