Art. 7 - Scuole della Facoltà di Medicina

Art. 7 - Scuole della Facoltà di Medicina

Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche agli iscritti alle Scuole di Specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione delle direttive comunitarie in materia di formazione a tempo pieno dei medici specialisti.

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