Art. 7 - Scuole della Facoltà di Medicina
Art. 7 - Scuole della Facoltà di MedicinaLe disposizioni del presente regolamento si applicano anche agli iscritti alle Scuole di Specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia fino alla data di entrata in vigore della legge di attuazione delle direttive comunitarie in materia di formazione a tempo pieno dei medici specialisti.