Art. 9 - Criteri e modalità di assegnazione
Art. 9 - Criteri e modalità di assegnazioneLe borse sono assegnate, con decreto rettorale, sulla base delle graduatorie di merito formate a seguito di apposito concorso per titoli ed esami.
Il concorso si svolge per aree determinate dal Senato Accademico, corrispondenti ai comitati consultivi del Consiglio Universitario Nazionale, e consiste in una prova scritta e in un colloquio volti ad accertare il grado di preparazione e di attitudine necessari alla frequenza dell'attività proposta dal candidato.
E' ammesso al colloquio il candidato che abbia riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 7/10; il colloquio si intende superato se il candidato ottenga una votazione di almeno 6/10.
Le Commissioni giudicatrici, nominate con decreto rettorale, su proposta del Senato Accademico - sentite le Facoltà interessate - saranno composte da tre membri con qualifica di professore ordinario-straordinario-associato-ricercatore confermato, di cui almeno un professore ordinario, con funzioni di Presidente. Tali Commissioni potranno avvalersi di un membro aggregato ai fini della eventuale valutazione sia di titoli professionali sia di documentazione non redatta nelle principali lingue veicolari presentata dai candidati.
I criteri di valutazione della Commissione Giudicatrice, che dispone di cento punti da attribuire a ciascun candidato, sono i seguenti:
a) prove di esame: 40 punti (media aritmetica delle due prove).
b) voto di laurea e voti riportati negli esami di profitto: 30 punti, di cui 20 al voto di laurea e 10 alla media riportata negli esami di profitto;
c) pubblicazioni e altri titoli: 30 punti.
La valutazione dei titoli dovrà comunque precedere le prove di esame.
Sulla base della somma dei punti già riportati dai singoli candidati, la commissione formulerà una graduatoria di merito, in base alla quale saranno attribuite le borse.
Il giudizio di merito della commissione giudicatrice è insindacabile.