Art. 11 - Assegnazione erogazione

Art. 11 - Assegnazione erogazione

Entro il termine prescritto dall'apposita comunicazione dell'Amministrazione gli assegnatari dovranno presentare - a pena di decadenza - atto notorio (o dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 15/68) contenente dichiarazione di:

a) accettazione della borsa di studio;
b) non aver già usufruito di altra borsa di studio allo stesso titolo;
c) possesso del requisito di reddito di cui all'art. 2, comma 1.
In caso di non accettazione da parte degli aventi diritto, subentrano altrettanti iscritti in possesso dei requisiti richiesti, secondo l'ordine delle graduatorie di cui all’art. 9, primo comma.
Le borse di studio vengono erogate in due rate delle quali la prima (pari a due terzi dell'importo totale annuale) al momento dell'assegnazione della borsa stessa e la seconda (pari al restante terzo) alla presentazione di un attestato, debitamente tradotto e legalizzato, rilasciato dal legale rappresentante dell'istituzione estera presso la quale il borsista si reca, che certifichi il regolare svolgimento dell'attività di perfezionamento prevista ed il periodo di permanenza nel quale si è svolta. Nel caso di borse erogate su base pluriennale il medesimo criterio di riparto della borsa avrà valore per le rate degli anni successivi.
La mancata presentazione della predetta attestazione obbliga l'assegnatario a restituire le somme percepite per la stessa annualità, come previsto dall'art. 2, comma 10.

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