Art. 7 - Assegnazione
Art. 7 - AssegnazioneL'assegnazione delle borse avviene, sulla base delle graduatorie di merito formate dalla Commissione giudicatrice, mediante apposita comunicazione agli interessati da parte della struttura universitaria interessata .
Entro il termine prescritto dalla comunicazione di cui sopra gli assegnatari dovranno presentare, a pena di decadenza, la documentazione prevista dal bando, dal presente regolamento e, per i cittadini stranieri, anche quella di cui al successivo art. 9.
Nella dichiarazione di accettazione della borsa assegnata il borsista dovrà dare atto di aver letto il presente regolamento e, in particolare il primo ed il secondo comma dell'art. 4.
In caso di non accettazione o di decadenza da parte degli aventi diritto subentrano coloro che li seguono nella graduatoria di merito formata dalla Commissione giudicatrice.