Art. 8 - Copertura assicurativa

Art. 8 - Copertura assicurativa

Il borsista è coperto contro i rischi derivanti da responsabilità civile verso terzi nei limiti previsti dalla polizza generale dell'Università.
Sono a carico del borsista le assicurazioni contro la malattia e gli infortuni, che potessero verificarsi durante il periodo di presenza presso le strutture universitarie nonché, se autorizzata, all'esterno di esse.

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