Art. 4

Art. 4

Le strutture Universitarie appartenenti al Dipartimento adeguano il numero di posti-letto ed eventualmente la pianta organica del personale non medico ai parametri indicati dal Piano di Intervento a Medio Termine per le specifiche aree funzionali. L'adeguamento viene concordato fra il Magnifico Rettore ed il Direttore Generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari, sentiti i Responsabili delle strutture interessate. Eventuali spazi di degenza che dovessero rimanere liberi vanno adibiti, compatibilmente con le attività assistenziali dell’Azienda, ad attività didattica e/o di ricerca, previa intesa fra le parti.

N.B.: le piante organiche del personale medico delle U.O. saranno stabilite ne/ Protocollo di intesa tra Regione ed Universit‡, appena concordato l'orario lavorativo attilnente l'attivit‡ assistenziale del personale universitario.

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