Art. 5

Art. 5

Le Strutture Universitarie, confluenti in Dipartimento Misto, rimangono sede organizzativa e gestionale delle Scuole di Specialità e dei Dottorati di Ricerca a loro afferenti, con l’obbligo di segulre la forrnazione professionale e/o scientifica degli specializzandi e dei dottorandi, in accordo con lo speciflco Protocollo tra Universit‡ e Regione.

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