Art. 10
Art. 10Le Unità Operative Universitarie ed Ospedaliere del Dipartimento possono stabilire programmi comuni aventi finalità di ricerca, che devono essere approvati dal Comitato di Dipartimento.
Le Unità Operative Universitarie ed Ospedaliere del Dipartimento possono stabilire programmi comuni aventi finalità di ricerca, che devono essere approvati dal Comitato di Dipartimento.