Art. 5

Art. 5

Per lo svolgimento delle attività di cui agli artt.2 e 4, l’Università può avvalersi anche di esperti estranei al mondo universitario, italiani o stranieri che abbiano elevata qualificazione scientifica o professionale, ovvero di docenti universitari stranieri anche al di fuori di specifici accordi bilaterali internazionali interuniversitari.

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