Art. 5
Art. 5Per lo svolgimento delle attività di cui agli artt.2 e 4, l’Università può avvalersi anche di esperti estranei al mondo universitario, italiani o stranieri che abbiano elevata qualificazione scientifica o professionale, ovvero di docenti universitari stranieri anche al di fuori di specifici accordi bilaterali internazionali interuniversitari.