Art. 6

Art. 6

Il conferimento dell'incarico all'esperto o al docente straniero deve essere sottoposto all'approvazione dell’organo di gestione del Dipartimento o del Consiglio di Facoltà (per gli Istituti). Il predetto organo deve determinare la durata, le modalità di svolgimento del ciclo di conferenze (o seminari) e la misura dei connessi oneri finanziari.

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