Art. 8
Art. 8Qualora la partecipazione a seminari, corsi di formazione o a manifestazioni di cui agli artt. 2 e 4, comporti il pagamento, da parte dei partecipanti, di una quota d'iscrizione comprensiva delle spese di ospitalità o con quote distinte per spese di ospitalità, l'Università è autorizzata, ai sensi di una specifica regolamentazione, a gestire nei limiti dell'introito derivante, destinato a spese di ospitalità, le corrispondenti spese per i partecipanti regolarmente iscritti.