Art. 10
Art. 10Tutte le spese di cui al presente Regolamento vanno poste a carico dei pertinenti capitoli di bilancio individuati dagli organi competenti alla gestione, nel rispetto dei limiti degli stanziamenti afferenti i singoli Centri di spesa.
Tutte le spese di cui al presente Regolamento vanno poste a carico dei pertinenti capitoli di bilancio individuati dagli organi competenti alla gestione, nel rispetto dei limiti degli stanziamenti afferenti i singoli Centri di spesa.