Art. 3 - Organo abilitato all'assunzione della spesa
Art. 3 - Organo abilitato all'assunzione della spesaL'organo abilitato ad assumere e ad ordinare spese di cui all'articolo 2 è il Rettore per il bilancio di Ateneo ed i Direttori delle strutture autonome per i bilanci delle strutture stesse.