Art. 3 - Organo abilitato all'assunzione della spesa

Art. 3 - Organo abilitato all'assunzione della spesa

L'organo abilitato ad assumere e ad ordinare spese di cui all'articolo 2 è il Rettore per il bilancio di Ateneo ed i Direttori delle strutture autonome per i bilanci delle strutture stesse.

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