Art. 2 - Data delle elezioni
Art. 2 - Data delle elezioni1. La data delle elezioni, di norma compresa tra il 1° febbraio e il 30 aprile, viene stabilita dal Rettore con il decreto di cui all’articolo precedente.
1. La data delle elezioni, di norma compresa tra il 1° febbraio e il 30 aprile, viene stabilita dal Rettore con il decreto di cui all’articolo precedente.