Art. 3 - Elettorato attivo e passivo

Art. 3 - Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato attivo per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione dell'Università, nel Consiglio di Amministrazione dell'E.R.DI.S.U. e nel Comitato per lo Sport Universitario spetta a tutti gli studenti dei vari corsi di laurea triennale di 1° livello, di laurea specialistica di 2° livello e di laurea specialistica a ciclo unico ovvero dei vari corsi di diploma o di laurea anteriforma ancora attivi, che risultino regolarmente iscritti, in corso e fuori corso, all'anno accademico nel quale vengono indette le elezioni.
2. La regolare iscrizione si basa sull'avvenuto pagamento della prima rata della quota di iscrizione per l'anno accademico nel quale vengono indette le elezioni.
3. Coloro il cui termine ordinatorio di iscrizione per l’anno accademico nel quale vengono indette le elezioni non sia ancora scaduto alla data delle elezioni sono ammessi al voto se già iscritti all’anno accademico precedente.
4. Per le elezioni nei Consigli di Facoltà l'elettorato attivo spetta agli studenti appartenenti a ciascuna Facoltà, regolarmente iscritti in base alle modalità di cui al comma precedente.
5. L'elettorato passivo per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione dell'Università e nel Consiglio di Amministrazione dell’E.R.DI.S.U. spetta agli studenti, che disponendo dell'elettorato attivo dispongano dell’elettorato passivo in conformità con la normativa vigente per le elezioni amministrative comunali e abbiano raggiunto la maggiore età alla data fissata per la presentazione delle candidature.
6. Coloro il cui termine ordinatorio di iscrizione per l’anno accademico nel quale vengono indette le elezioni non sia ancora scaduto alla data delle elezioni fanno parte dell’elettorato passivo se già iscritti all’anno accademico precedente.
7. Gli studenti candidati nel Consiglio di Amministrazione dell’E.R.DI.S.U. debbono inoltre essere regolarmente iscritti ai corsi di studio all’atto dell’elezione.
8. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Facoltà, l'elettorato passivo spetta indistintamente a tutti gli studenti regolarmente iscritti alle rispettive Facoltà.
9. Elenchi provvisori degli aventi diritto al voto sono depositati presso il competente ufficio dell'Università per essere consultati da chiunque ne abbia diritto.
10. Chi, pur avendone diritto sia stato escluso dagli elenchi degli elettori, può ottenere dagli Uffici competenti il rilascio di attestazioni di regolare iscrizione da consegnare ai seggi, per poter esercitare il diritto di voto.

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