Art. 4 - Liste e candidature
Art. 4 - Liste e candidature1. Ciascuna lista di candidati deve essere contraddistinta da una denominazione o sigla e comprendere un numero di candidati non superiore al doppio degli eligendi né inferiore ad un terzo con arrotondamento all’unità più vicina.
2. I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, della Facoltà, di cui all'art. 3, 1° comma cui sono iscritti e sono contrassegnati con numeri arabi progressivi agli effetti della precedenza nel caso di parità di voti.
3. E’ ammessa la candidatura per più rappresentanze da eleggere, salvo l’obbligo di opzione per due soli incarichi in caso di plurima elezione. Sono incompatibili tra loro gli incarichi nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione dell’Università e nel Consiglio di Amministrazione dell’E.R.DI.S.U., nel Comitato per lo Sport Universitario.
4. Le liste dei candidati vengono ufficializzate mediante il deposito presso l'Ufficio dell'Ufficiale Rogante dell'Università tassativamente nel giorno ed orario stabilito nel decreto rettorale di indizione delle elezioni di cui all’art. 1, da uno studente sottoscrittore delle liste di candidatura designato quale delegato delle liste stesse.
5. L'Ufficiale Rogante rilascia apposita ricevuta degli atti indicante il giorno e l'ora della presentazione e provvede a rimetterli alla Commissione elettorale centrale.
6. Più liste di candidatura recanti la stessa denominazione o sigla possono essere depositate da uno stesso delegato qualora ne figuri sottoscrittore, tenuto conto dei limiti stabiliti dal successivo art. 5 e comunque secondo le modalità e i termini di cui al presente articolo.
7. In caso di motivato impedimento del delegato, questi sarà sostituito da altro studente del pari prescelto tra i sottoscrittori delle stesse liste e designato quale supplente del delegato. Il delegato e il supplente del delegato rilasciano apposita dichiarazione di accettazione con la quale divengono formalmente responsabili nei confronti dell'Università e dei terzi per tutto quanto attiene alla regolare esecuzione degli adempimenti di loro competenza ai sensi del presente Regolamento.
8. Non verranno ammesse alla tornata elettorale liste che non saranno state regolarmente depositate con le procedure più sopra espresse.